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LO STATUTO
Statuto
approvato
nell’Assemblea Straordinaria del 14 febbraio 2011 |
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Art.1 - É
costituita la Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani, in
sigla .
è
un’organizzazione
sindacale di categoria con giurisdizione nazionale e con sede a Roma. |
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Art.2
– non ha fini di lucro,
è apartitica e si pone il fine di elevare
il livello economico e
la dignità lavorativa
di tutti i soggetti della filiera agricola.
rappresenta
e tutela le imprese, gli imprenditori e i lavoratori
autonomi che svolgono lavorazioni agromeccaniche, lavorazioni affini
del
settore industriale, svolte sia per conto terzi che per conto proprio
nonché le
imprese, gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore agricolo
e
agroalimentare nazionale in tutte le sue forme ed esplicazioni,
inquadrati
nelle Organizzazioni che aderiscono alla Confederazione o direttamente associati.
Nello specifico, rappresenta
e tutela:
-
gli
imprenditori e le imprese agromeccaniche;
- gli imprenditori agricoli professionali, singoli
e associati;
- i diretto coltivatori e le relative imprese
familiari agricole;
- le società agricole di qualsiasi tipo
e genere, quali le cooperative
agricole, le società agricole, di persone
e di capitali, come regolate dalla
legge.
- gli imprenditori agricoli, singoli o associati,
nonché le società
agricole comunque dedite alla lavorazione
dei terreni, alla produzione
agricola, alla trasformazione parziale o finale dei prodotti, ivi
comprese le
attività di agriturismo e comunque connesse alla principale
attività agricola.
La in particolare:
a)
rappresenta la categoria nella sua evoluzione culturale, economica e
produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con
le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali,
comunitarie ed internazionali;
b) concorre a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni
economiche, politiche, sindacali, sociali e culturali del Paese e
dell’Unione Europea e con similari o sinergiche istituzioni
ed organizzazioni in campo internazionale, spirito e forme di
collaborazione che consentano di perseguire in comune più
vaste finalità di progresso e di sviluppo;
c) promuove e coordina l’attività dei soci
aderenti; stabilisce, i criteri e gli indirizzi da seguire nelle
questioni di interesse generale; li assiste nella trattazione, anche a
livello legislativo, di problemi di ordine amministrativo, economico,
legale, sindacale, sociale, tecnico e tributario; interviene ad
assicurare, nell’ambito della categoria, l’armonico
contemperamento degli interessi ed il migliore svolgimento dei rapporti;
d) procede alla stipulazione di contratti di lavoro ed economici ed
assiste gli associati nella trattazione e definizione di controversie
di lavoro ed economiche ai fini dell’unità di
indirizzo;
e) promuove ed attua ricerche e studi economici, sociologici e
statistici di interesse della categoria, nonché iniziative
per la realizzazione di programmi e piani generali di lavoro;
f) promuove, studia e segue l’elaborazione di leggi e
provvedimenti comunque interessanti la categoria;
g) promuove ed attua iniziative per la formazione professionale delle
maestranze e per l’elevazione sociale e culturale delle
stesse;
h) cura le pubbliche relazioni della categoria ed attua ogni opportuna
iniziativa di carattere pubblicistico ed editoriale;
i) favorisce lo sviluppo ed il progresso della categoria e promuove la
qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle
imprese, anche partecipando direttamente ad organismi, costituiti o da
costituire allo scopo;
j) prende accordi, ove ne ravvisi l’opportunità,
con altri enti ed organismi, al fine di coordinare iniziative e
svolgere azioni in comune;
k) promuove ed organizza sezioni di settore;
l) promuove e verifica le soluzioni e le iniziative per realizzare
idonee forme di razionalizzazione ed integrazione di funzioni e servizi
fra i soci;
m) provvede alla nomina di propri rappresentanti presso enti,
amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere
in cui la rappresentanza della categoria rappresentata, sia ritenuta
necessaria ed utile al conseguimento dei fini statutari;
n) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo, valgano a
raggiungere gli scopi sociali;
o) attua tutte quelle iniziative di carattere tecnico, economico,
amministrativo e assistenziale che gli organi sociali avranno
regolarmente deliberato.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Confederazione
può inoltre intraprendere altre iniziative, come quelle di
seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni ad istituzioni
specializzate o ad altri organismi di qualsiasi natura;
2. istituire collegi di conciliazione o di arbitrato, intesi a dirimere
conflitti di interesse tra gli associati;
3. sottoscrivere e detenere quote di partecipazione a
società, consorzi ed enti vari.
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ASSOCIATI
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Art.3 - Sono soci
della :
a) le Associazioni, rappresentative di qualsiasi forma territoriale,
che perseguono finalità analoghe o compatibili con quelle di
cui al precedente art. 2;
b) ogni altra struttura organizzativa, in qualsiasi forma costituita,
che non persegua finalità in contrasto con gli scopi di cui
all'art. 2 anche se aderente e/o facente parte di altre organizzazioni
di categoria;
c) le singole imprese, ma solo se operanti in ambiti territoriali ove
non è costituita una organizzazione già aderente
alla .
Gli statuti adottati dai soci aderenti alla
debbono perseguire scopi compatibili con quelli fissati nel presente
statuto.
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Art.4
- La domanda di ammissione alla , in qualità di socio, deve essere
firmata dal legale rappresentante e corredata:
1. nel caso dei soci di cui alla lettera a) e b) dell'art. 3:
a) dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente, nonché
degli eventuali regolamenti attuativi;
b) dell'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi;
c) del numero delle imprese associate e dell'indicazione delle
attività svolte da ciascuna di esse, nonché di
altri dati riguardanti le loro caratteristiche economico-strutturali
più significative, stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione;
d) di ogni altra documentazione eventualmente richiesta;
2. nel caso dei soci di cui alla lettera c) dell'art.3: dell'iscrizione
al Registro Imprese competente per territorio.
E' fatto obbligo al socio di notificare alla ,
entro 30 giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni che abbiano a
riguardare l'assetto, la struttura e la forma giuridica.
La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una dichiarazione
di accettazione delle norme del presente statuto, di impegno al
pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello
statuto stesso, di osservanza scrupolosa della disciplina associativa
nonché di tutte quelle disposizioni e norme che saranno
deliberate dagli organi sociali.
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Art.5 -
Dell’ammissione a far parte della Confederazione, decide il
Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti.
La relativa delibera deve essere notificata al richiedente mediante
lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.
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Art.6 –
Il rapporto associativo, una volta approvata l’adesione da
parte del Consiglio di Amministrazione, si intende costituito a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo. La posizione di socio non è trasmissibile
né a titolo universale, né a titolo particolare,
tanto oneroso che gratuito. Tale posizione, inoltre, non dà
diritto al possesso di quote associative; non è comunque
assoggettabile a valutazione e/o rivalutazione patrimoniale.
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Art.7
- L’esercizio dei diritti associativi spetta ai soci
regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi
sociali.
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Art.8 - I soci
sono tenuti all’osservanza scrupolosa e leale degli obblighi
derivanti dal presente statuto e dalla disciplina associativa, ivi
compreso il versamento dei contributi associativi stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione.
Essi si obbligano all’osservanza delle disposizioni e delle
istruzioni impartite dalla ed in particolare al pieno rispetto dei
contratti e delle regolamentazioni collettive di lavoro stipulati.
I soci sono tenuti a fornire alla tutti gli elementi, notizie e dati che siano
ad essi richiesti ai fini contributivi, statistici e
quant’altro utile per la rappresentanza della categoria.
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Art.9
- La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, da presentarsi con lettera raccomandata o altro
mezzo equivalente che deve pervenire alla
entro il 31 Luglio, con effetto dal 1° Gennaio
dell’anno successivo;
b) per cessazione della attività esercitata;
c) per espulsione motivata da inadempienze o da comportamenti non
conformi agli obblighi di cui all’art.8.
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Art.10
- Sono organi della Confederazione:
a) l'Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti. |
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Art.11
– L’Assemblea generale è costituita dai
Presidenti, o loro delegati, delle organizzazioni territoriali
confederate.
In ogni caso il portatore di tale delega non può
rappresentare più di un associato.
Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto a tanti voti
quanti quelli corrispondenti ai criteri stabiliti da apposito
regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
L’Assemblea, in via ordinaria, deve essere convocata almeno
una volta all’anno, anche al di fuori della sede sociale,
entro il mese di giugno ed in via straordinaria ogni qualvolta il
Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; si riunisce anche a
richiesta di almeno un terzo degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della
Confederazione ed in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o
dal Consigliere in ordine di anzianità di età.
Le deliberazioni prese in Assemblea in conformità del
presente statuto obbligano tutti gli associati, anche non intervenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono fatte risultare da
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione che
viene designato di volta in volta dall’Assemblea.
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Art.12
- L’Assemblea generale è convocata con lettera
spedita al domicilio degli associati, almeno otto giorni prima della
data di convocazione.
Nella lettera di convocazione, redatta a cura del Presidente, devono
essere indicati il luogo, la data, l’ora della prima ed
eventualmente della seconda convocazione e l’ordine del
giorno della riunione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando
sia presente la maggioranza dei voti spettanti agli associati ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti mediante
votazione palese o segreta col sistema che verrà di volta in
volta stabilito dall’Assemblea su proposta del Presidente.
Qualora all’ordine del giorno siano poste modifiche
statutarie o lo scioglimento della Confederazione,
l’Assemblea dovrà ritenersi validamente costituita
anche in seconda convocazione, quando siano presenti rispettivamente
almeno la metà degli associati.
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Art.13 -
Spetta all’Assemblea:
a) l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
b) la designazione del Presidente, dei membri effettivi e supplenti del
Collegio dei Revisori dei Conti;
c) l’approvazione degli indirizzi generali e del programma di
attività della Confederazione;
d) l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
e) l’esame delle istanze ad essa dirette, anche relative a
delibere assunte degli altri organi istituzionali e le relative
decisioni;
f) l’approvazione del regolamento per l’elezione
dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del
numero dei componenti;
g) le modificazioni dello statuto;
h) lo scioglimento della Confederazione e la nomina dei liquidatori;
i) inoltre, è in facoltà dell’assemblea
istituire una Giunta, determinandone i poteri ed il numero dei membri,
tra cui dovranno configurare il Presidente ed il Vice Presidente.
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CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
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Art.14 - Il
Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di
membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici) eletti
dall’Assemblea e scelti tra i rappresentanti legali o
delegati dei soci e/o persona non socia di provata capacità
tecnica, amministrativa e di rappresentanza sindacale, particolarmente
esperta nel settore agromeccanico.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni e i
suoi membri sono rieleggibili.
I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun
compenso.
In caso di cessazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, essi
saranno sostituiti con altri che dureranno in carica per lo stesso
residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i
consiglieri cessati, mediante cooptazione fra i primi dei non eletti.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei
consiglieri, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende
decaduto; entro i successivi trenta giorni sarà convocata
l’Assemblea per le decisioni conseguenti.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano di diritto,
con facoltà di parola ma senza diritto di voto, i Revisori
dei Conti ed il Segretario generale della Confederazione; partecipano
inoltre, ove espressamente invitati dal Presidente e comunque senza
diritto di voto, persone di particolare competenza su determinati
argomenti posti all’ordine del giorno.
Ogni consigliere ha diritto ad un voto.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri; le
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Quando si tratti di decisioni riguardanti la nomina del Presidente e
del Vice Presidente, la nomina e la revoca del Segretario generale,
ovvero di proposte circa le modifiche allo Statuto, occorre la presenza
di almeno i tre quarti dei Consiglieri in carica.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione ad
eccezione per quanto concerne le elezioni, le nomine e le deliberazioni
relative a persone, nel qual caso si procede secondo le deliberazioni
prese di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
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Art.15
– Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente
almeno due volte all’anno ed ogni qual volta lo disponga il
Presidente, ovvero ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei
Conti o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione
stesso.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
con lettera o fax spedita almeno 6 (sei) giorni prima della data
fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere:
a) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione;
b) gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può essere fatta
telegraficamente o con mezzo equivalente, con preavviso di almeno due
giorni.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal
Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente;
in mancanza di questi, su designazione dei presenti da un altro membro
del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare
da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione,
che viene designato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;
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Art.16
- Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite, oltre a quanto
espressamente previsto dai singoli articoli dello statuto, le seguenti
funzioni:
a) elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
b) la nomina e la revoca del Segretario generale;
c) la nomina e la revoca del personale impiegatizio della
Confederazione fissandone le retribuzioni e le mansioni, su proposta
del Segretario Generale;
d) la gestione della Confederazione in ogni suo aspetto secondo gli
indirizzi delineati dall’Assemblea ed, in particolare, il
compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
e) la determinazione dei contributi associativi;
f) la determinazione dei parametri omogenei per la quantificazione dei
diritti di voto in sede assembleare;
g) la predisposizione della relazione ai bilanci consuntivo e
preventivo, da sottoporre al voto assembleare, dopo
l’approvazione sia di quello preventivo, con allegato il
piano di riparto dei contributi, che di quello consuntivo;
h) la delibera sull’ammissione ed espulsione degli associati;
i) la delibera su tutte le questioni non riservate dal presente Statuto
all’Assemblea dei soci.
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Art.17
- Il Presidente della è eletto dal Consiglio di
Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) anni ed è
rieleggibile.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della
Confederazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
1) convoca l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e la
Giunta se istituita, ne presiede le riunioni e provvede per
l’attuazione delle relative decisioni;
2) sorveglia il buon andamento amministrativo della Confederazione ed
è responsabile della predisposizione del bilancio consuntivo
e preventivo;
3) ha la firma sociale che potrà delegare, al Vice
Presidente, a membri del Consiglio di Amministrazione o al Segretario
generale;
4) compie tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie
per il funzionamento della Confederazione ed il conseguimento dei fini
statutari;
5) sottoscrive tutti gli atti amministrativi da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
6) può delegare per la rappresentanza della Confederazione
presso terzi, il Vice Presidente, membri del Consiglio di
Amministrazione o il Segretario generale.
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Art.18
- Il Vice Presidente della Confederazione è eletto dal
Consiglio di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) anni ed
è rieleggibile.
Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e quindi, sostituisce il
Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito
all’esercizio delle proprie funzioni o gli conferisca
apposita delega.
Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi, prova
dell’impedimento del Presidente.
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COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
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Art.19 - Il
collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, da due membri effettivi e da due
supplenti; questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione dei
membri effettivi, con priorità in ordine di età
anagrafica.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è designato
dall’Assemblea la quale ne attribuisce le relative cariche.
A membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere elette
persone esterne alla Confederazione.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con
qualunque altra carica sociale in seno alla Confederazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni e i
suoi membri sono rieleggibili.
I Revisori dei conti, anche individualmente, hanno la
facoltà di prendere visione in qualsiasi momento dei libri
contabili e di operare controlli di cassa.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni
dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e della
Giunta, se costituita.
La carica dei Revisori dei Conti non è retribuita, ad
eccezione dei membri esterni alla Confederazione.
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Art.20
- I Revisori dei Conti hanno il compito di :
a) curare la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti;
b) verificare la regolare tenuta della contabilità della
Confederazione e dei relativi libri;
c) dare pareri sul Bilancio. |
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Art.21
- Alla direzione degli uffici della Confederazione è
preposto un Segretario generale, nominato dal Consiglio di
Amministrazione con il compito di coordinarne l'attività.
Al Segretario generale è affidata la custodia:
a) dei libri e registri prescritti dalla legge;
c) dei documenti, di qualsiasi natura, riguardanti
l'attività della Confederazione;
d) del libro soci;
e) dei libri dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e
della Giunta, redatti in conformità delle norme dettate dal
presente statuto.
Il Segretario generale:
a) sovrintende a tutti gli uffici della
e ne coordina l'attività;
b) attua le disposizioni del Presidente e lo coadiuva nell'esplicazione
delle attività esecutive che si rendano necessarie ed
opportune per il funzionamento della ;
d) partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio e della
Giunta, proponendo le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al
conseguimento degli scopi statutari;
e) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della
e redige il bilancio consuntivo e quello preventivo;
f) cura la tenuta dei libri dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio e
della Giunta se costituita;
g) propone l'assunzione, la qualifica ed il licenziamento del personale
dipendente della Confederazione.
Al Segretario generale può essere delegata dal Consiglio la
firma per le operazioni di versamento e di prelievo di somme sia presso
gli istituti di credito, sia presso gli uffici dei conti correnti
postali.
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Art.23
- Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed
immobili e dai valori che comunque pervengono alla
a qualsiasi titolo, nonché dai proventi delle quote
associative e da eventuali eccedenze di attività derivanti
dalle gestioni annuali, dalle elargizioni o dai contributi da parte di
enti pubblici, privati, consorzi, persone fisiche o società
sotto qualsiasi forma costituite.
L'adesione alla non comporta obblighi di finanziamento o di
esborso ulteriori rispetto al versamento dei contributi associativi
annui.
E' comunque facoltà degli aderenti alla
di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi
entità fatti salvi i versamenti dei contributi annuali e
sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi
rivalutabili ne rimborsabili in nessun caso e pertanto, nemmeno in caso
di scioglimento della né in caso di morte, di
estinzione, di recesso o di esclusione dalla Confederazione
può farsi luogo alla richiesta del rimborso di quanto
versato.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente,
non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi,
né per successione a titolo particolare né per
successione a titolo universale, né per atto tra vivi
né a causa di morte.
La può emettere titoli di
solidarietà.
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Art.24
- L’esercizio finanziario della Confederazione va dal
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio deve essere compilato il bilancio economico
e la situazione patrimoniale da presentarsi, entro i sei mesi
successivi, all’Assemblea generale, con la relazione del
Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei Conti. Entro la stessa
data dovrà essere predisposto il bilancio preventivo annuale
accompagnato dal piano di riparto dei contributi associativi deliberati
dal Consiglio di Amministrazione.
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Art.25
– La ha l’obbligo di impiegare gli utili
o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o di
accantonarli a patrimonio sociale.
Alla è vietato distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi riserve o capitale durante la vita della
Confederazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per
legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria
struttura.
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Art.26
– L’Assemblea, che abbia con la maggioranza di cui
all’art.13 del presente statuto, deliberato lo scioglimento
della , provvederà alla sua messa in
liquidazione nominando un collegio di liquidatori composto da almeno
due membri, anche non soci, determinandone i poteri ed i compensi.
La ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
al comma 190, art.3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
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Art.27
- Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di
compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore che giudicherà secondo
equità e senza formalità di procedura, dando
luogo ad un arbitrato irrituale.
L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle
parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina
dell’arbitro si farà ricorso al Presidente del
Tribunale di Roma.
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Art.28
- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle
norme del Codice Civile ed alle vigenti norme speciali.
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente
Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti
contenute nel libro I del Codice civile e in subordine, alle norme
contenute nel libro V del Codice civile.
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