|
COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMERA DEI DEPUTATI Soddisfazione per l'accoglimento delle proposte per la regolamentazione delle attività agromeccaniche. COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMERA DEI DEPUTATI
SODDISFAZIONE PER L’ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ AGROMECCANICA
Il vertice CONFAI ha accolto con soddisfazione il parere positivo espresso da parte della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, che ha integralmente recepito tutte le richieste che la Confederazione aveva da tempo avanzato, per la regolamentazione e semplificazione amministrativa dell’attività agromeccanica.
La condivisione da parte della Commissione della necessità dell’introduzione di forme di sostegno alla categoria è già oggi motivo di soddisfazione e premia le scelte di CONFAI per la rappresentanza degli agromeccanici.
Si attende ora, con fiducia, il parere della Commissione del Senato, auspicando che il Governo inserisca integralmente le proposte nel nuovo decreto legislativo per la modernizzazione dell’agricoltura.
I tempi sono ormai maturi per attuare una semplificazione amministrativa del settore, dettando regole che avrebbero una positiva ricaduta sull’agricoltura nazionale, sull’occupazione e sul rilancio degli investimenti.
E’ ormai improrogabile il momento di dare il giusto riconoscimento ed inquadramento all’impresa agromeccanica e le richieste avanzate da CONFAI, direttamente allo stesso Ministro Alemanno, sono le poche necessarie norme che, nel quadro complessivo del rilancio della competitività economica del Paese, non possano non essere accolte.
…….. ESTRATTO ………
XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
S O M M A R I O
Giovedi` 5 maggio 2005 — 183 — Commissione XIII
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste. Atto n. 455 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
Giovedi` 5 maggio 2005. — Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino, Gianpaolo Dozzo e Paolo Scarpa Bonazza Buora.
La seduta comincia alle 14.15.
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste. Atto n. 455.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame rinviato nella seduta del 4 maggio 2005.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che la Commissione Bilancio ha teste´ espresso i propri rilievi sugli effetti finanziari dello schema di decreto legislativo in esame.
Stefano LOSURDO (AN), relatore, prende atto dei rilievi espressi dalla Commissione Bilancio e formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
Il sottosegretario Teresio DELFINO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
Aldo PREDA (DS-U) si sofferma su alcuni dei contenuti della nuova proposta di parere formulata dal relatore, rilevando in particolare che alcune delle premesse – ad esempio quella che segnala i rischi derivanti dall’ulteriore estensione della figura di imprenditore agricolo professionale e quella sull’introduzione di forme di sostegno dell’attivita` agromeccanica – appaiono condivisibili, anche se non del tutto coerenti con le successive osservazioni.
Esprime poi perplessita` sull’osservazione concernente l’attivita` golfistica, trattandosi di un tema tutt’altro che centrale ai fini delle politiche agricole nazionali, mentre
altre osservazioni sono assai positive, derivando da proposte formulate dalla sua parte politica. Segnala inoltre che l’accoglimento della settima e dell’ottava osservazione potrebbe rischiare di favorire comportamenti elusivi. In particolare, riguardo alla settima osservazione, giudica ambiguo ed impreciso il riferimento agli enti ecclesiastici, non comprendendosi
esattamente quali siano le figure soggettive da ricomprendersi in tale categoria. Inoltre,
piu` in generale, ritiene che non sia positiva la scelta di contenere esclusivamente all’interno di osservazioni le indicazioni relative allo schema di decreto legislativo, visto che cosi` si rischia di lasciare un margine eccessivo nelle mani del Governo. Per queste ragioni, esprime il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione approva quindi la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste (Atto n. 455).
NUOVA PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante « ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003,n. 38 » (atto n. 455);
valutate positivamente, nel loro complesso, le proposte di modifica del decreto legislativo n. 99 del 2004 alla luce dell’esperienza applicativa maturata in oltre un anno dalla sua entrata in vigore;
rilevato, tuttavia, che l’ulteriore estensione della figura di imprenditore
agricolo professionale (IAP) rischia di favorire comportamenti elusivi in considerazione dei benefici fiscali, creditizi e previdenziali, che l’ordinamento riconosce ai soggetti in possesso di tale qualifica; rilevata la necessita` di introdurre forme di sostegno dell’attivita`agromeccanica, in primo luogo attraverso misure di semplificazione amministrativa, in considerazione dell’importanza crescente che il fenomeno del contoterzismo sta assumendo nell’esercizio dell’attivita` agricola nel nostro Paese;rilevata la possibilita` di prevedere strumenti volti a promuovere lo sviluppo dell’attivita` golfistica e dell’attivita` di allevamento dei cavalli per la competizione sportiva, anche in considerazione del ruolo sempre piu` importante che esse vannoassumendo per le aziende agricole; esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) agli articoli 1 e 2 si valuti l’opportunita` di prevedere criteri piu` stringenti e selettivi per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale, soprattutto per quanto attiene alle societa` cooperative e alle societa` agricole, al fine di garantire reale corrispondenza tra l’attivita` esercitata e laqualifica conseguentemente riconosciuta dall’ordinamento;
2) si introducano disposizioni volte a conseguire una effettiva semplificazione amministrativa relativamente all’esercizio dell’attivita` agromeccanica, prevedendo in particolare:
? il riconoscimento della qualifica di imprenditore agromeccanico ai soggettiche svolgono l’attivita` agromeccanica,come definita dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 99 del 2004, sia in forma individuale che in forma societaria;
- l’esclusione delle imprese che esercitano l’attivita` agromeccanica, al pari di quanto gia` consentito alle imprese agricole, dall’ambito applicativo del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in materia di lavoro a tempo determinato, in considerazione del carattere tipicamente stagionale dell’attivita`;
- la possibilita` per le imprese che esercitano attivita` agromeccanica, al paridi quanto gia` consentito alle imprese agricole, di edificare in aree destinate all’attivita`agricola dagli strumenti di pianificazione urbanistica, riconoscendo anche ad esse l’applicabilita` , per quanto concerne il canone di concessione, dell’articolo17, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- l’estensione alle imprese che esercitano l’attivita` agromeccanica delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 12, del decreto legislativo n. 99 del 2004, al fine di escludere dall’ambito applicativo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, l’attivita` di riparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese provviste di officina;
- l’integrazione dell’articolo 14, comma 13, del decreto legislativo n. 99 del 2004, al fine di specificare che e` esclusa dall’ambito applicativo della legge 8 agosto 1991, n. 264, l’attivita` di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni rappresentative delle imprese agromeccaniche;
- l’esclusione delle imprese che esercitano l’attivita` agromeccanica, al pari di quanto l’articolo 4, capoversi 13-bis e 13-ter, dello schema di decreto legislativo prevede per l’attivita` agricola, dall’ambito applicativo del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, in materia di distribuzione dei carburanti, escludendo, in particolare, l’obbligo di autorizzazione per i depositi con capacita` geometrica non superiore a 25 metri cubi;
3) sempre con riferimento all’attivita` agromeccanica, si valuti altresi` la possibilita` di estendere all’imprenditore agromeccanico il trattamento previdenziale riconosciuto all’imprenditore agricolo professionale (IAP) e ai lavoratori dipendenti da imprese agromeccaniche il trattamento previdenziale riconosciuto ai lavoratori del settore agricolo;
|